Mercato Libera Energia: Tutte le Info sul Mercato Libero Energia Elettrica
Il mercato libera energia o anche chiamato mercato libero energia elettrica, dà la possibilità di scegliere e cambiare il fornitore di luce e gas tutte le volte che voi senza incorrere in penali.
Nel mercato libero esistono ormai oltre 900 compagnie di luce e gas, con ogni azienda che cerca di fornire la migliore offerta luce e gas del momento.
E’ differenza dal mercato di Enel servizio elettrico che segue delle regole differenti stabilite da ARERA che è il garante nel settore dell’energia elettrica.
Il mercato libera energia ha dato il via ad una grande rivoluzione in questi settori che ha reso veramente competitivo il mercato del mercato libero.
Il mercato libero è un’opportunità nata grazie al Decreto Bersani del 1999, che da la possibilità agli Italiani di scegliere il proprio gestore di gas e luce.
In questo articolo ti spiegheremo come funziona il mercato libera energia e quali vantaggi può portare la possibilità di scegliere le migliori offerte gas e le migliori tariffe luce.
Quali sono le differenze tra Enel servizio elettrico ed Enel Energia mercatolibero?
Ti diciamo tutto quello che devi sapere sul mercato libera energia.
Articolo aggiornato il 20 ottobre 2023 per inserire tutte le novità e i cambiamenti che avverranno dal 1 gennaio 2024
Indice:
- Come è nato il mercato libero?
- Che cos’è il mercato tutelato dell’energia e del gas?
- Quali clienti rientrano nel mercato di tutela?
- Mercato libero e tutelato: quali sono le differenze?
- Come aderire al mercato libero?
- Quando finisce il mercato di tutela?
- È possibile tornare al servizio di tutela dal mercato libero?
- Tornare al servizio di maggior tutela ha un costo?
- Quali imprese devono passare al mercato libero dell’energia?
- Da quando è obbligatorio passare al mercato libero energia?
- Problemi Luce e Gas
- Offerte Gas e Luce
Come è nato il Mercato Libera Energia?
Il mercato libera energia in Italia nasce grazie alla liberalizzazione del mercato energetico, il quale ha aperto la possibilità ad aziende private, diverse da Enel di poter proporre la propria offerta e permettendo agli utenti di cambiare dal tradizionale fornitore e sceglierne uno diverso, liberamente e di poter cambiare anche più volte nel corso del tempo il fornitore.
La liberalizzazione del mercato energetico in Italia fu introdotta grazie al decreto Bersani del 1999, il quale assorbiva quanto previsto dalla direttiva comunitaria 96/92/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 19 dicembre 1996 volta alla creazione del Mercato Unico dell’energia in Europa.
Con decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 che istituì il mercato libera energia.
La normativa sul mercato libero energia elettrica si occupa di tutti gli aspetti sottesi alla gestione del mercato e si è occupata di sancire e regolamentare tutti gli aspetti legati alla filiera ossia:
produzione, esportazione, importazione, acquisto, distribuzione e vendita di energia elettrica e gas naturale, per favorire e soprattutto garantire la libera concorrenza nel settore energetico a beneficio del consumatore, in modo tale che nessun operatore potesse avere di partenza delle posizioni di dominanza.
Ad esempio il decreto prevede che chi è distributore di energia e gas non può anche vendere ossia non ha l’autorizzazione per essere un fornitore cioè colui che manda le bollette ai clienti, per inverso chi è venditore di energia e gas non può essere anche distributore ossia svolgere attività sui contatori.
Al fine di garantire la libera concorrenza, la tutela dei consumatori e regolamentare il settore in modo resiliente sia rispetto all’evolversi delle normative che alle esigenze che sorgono attraverso la creazione di un settore dove intervengono una pluralità di soggetti, è stato creato già nel 1995 un ente che gestisca in modo peculiare le tematiche del mondo del gas e dell’energia, nasce AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas), poi diventata AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e sistema idrico) ora ARERA (Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambienti).
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Che cos’è il mercato tutelato dell’energia e del gas?
Il mercato tutelato dell’energia è la condizione in cui, i consumatori che non hanno ancora scelto un fornitore del mercato libero, hanno accesso alla fornitura di energia e gas alle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti).
Il mercato di tutela è la condizione che garantisce, ai consumatori che non hanno ancora aderito al mercato libero, una fornitura il cui il prezzo è stabilito trimestralmente da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) in base all’oscillazione del valore delle materie prime sul mercato, di fatto è un prezzo variabile.
Quali clienti rientrano nel mercato di tutela?
Per quanto riguarda l’energia elettrica possono rientrare nel mercato di tutela i clienti domestici e le partite iva con potenza < di 15 kW.
Per i clienti energia elettrica partite iva in bassa tensione con potenza > di 15 kWh qualora non abbiano scelto un fornitore nel mercato libero il mercato di riferimento si chiama tutela graduale, mentre per le medie tensioni si chiama mercato di salvaguardia.
Per quanto riguarda il gas possono rientrare nel mercato di tutela i domestici ed i condomini ad uso domestico, per le partite iva non è piu previsto il mercato di tutela.
Mercato libero e tutelato: quali sono le differenze?
Dal punto di vista della tutela contrattuale non vi è alcuna differenza, che il cliente sia nel mercato libero o nel mercato tutelato il cliente beneficia sempre della regolamentazione contrattuale e normativa prevista dall’ARERA, le differenze si riscontrano dal punto di vista del prezzo e delle condizioni dello stesso.
Innanzi tutto occorre precisare che il mercato di tutela in ogni zona di riferimento è gestito da un solo gestore che ha l’autorizzazione a somministrare le condizioni a mercato di tutela ed il fornitore che vende a mercato di tutela NON può vendere condizioni a mercato libero, viceversa un gestore che vende a mercato libero NON può vedere a condizioni di tutela.
Nel mercato di tutela le condizioni sono le seguenti:
- Il prezzo è variabile e cambia ogni tre mesi con queste cadenze di calendario: Gennaio- Aprile -Luglio- Ottobre.
- Il prezzo è deciso dall’ARERA.
- Il fornitore è uno solo per zona.
- Nel caso in cui il cliente rinunci alla fatturazione cartacea è previsto uno sconto.
- La fatturazione per l’energia elettrica è bimestrale per i clienti domestici e per altri usi con potenza < di 16,5 e mensile per gli altri usi con potenza > maggiore di 16,5 kW.
- La fatturazione del gas è così strutturata: mensile per i punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per qualsiasi livello di consumo; per i punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile è di seguito esposta:
quadrimestrale per i clienti con consumo inferiore a 500 Smc/anno;
bimestrale per i clienti con consumo tra 500 e 1500 Smc/anno;
bimestrale per i clienti con consumo tra 1500 e 5000 Smc/anno;
mensile per i clienti con consumo uguale o superiore a 5000 Smc/anno.
- In caso di mancato pagamento tramite addebito in conto SDD è prevista la cauzione.
- In caso di morosità il tasso di interesse previsto è tasso della BCE + 3,5 (BCE sta per Banca Centrale Europea)
- L’energia elettrica proviene da fonti fossili.
Di sopra le principali condizioni del mercato tutela che non possono essere in alcun modo derogate dal gestore concessionario del servizio.
Nel mercato libero energia elettrica e gas:
- Il prezzo può essere fisso o variabile, il cliente può scegliere in base alle sue esigenze cosa meglio si adatti a lui.
- Il prezzo è deciso dal fornitore.
- Il cliente può scegliere tra diversi fornitori
- Il cliente può avere delle scontistiche, qualora previsto nell’offerta per la bolletta esclusivamente via mail o per pagamento con addebito in conto e non può mai ricevere un addebito ossia un sovrapprezzo se chiede il cartaceo e di pagare con bollettino postale.
- La fatturazione può seguire le tempistiche sopra citate del mercato di tutela oppure il gestore può mettere a disposizione delle tempistiche ad esempio mensili anche per i domestici o per le piccole imprese.
- In caso di mancato pagamento tramite SDD il fornitore può come nella tutela chiedere la cauzione oppure accettare il pagamento con bollettino senza cauzione.
- In caso di ritardato pagamento può chiedere il tasso di interesse come per la tutela o chiedere tassi diversi sempre nei limiti di quanto previsto dalle norme anti usura.
- Il fornitore a mercato libero può fornire energia e gas da fonti rinnovabili.
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Come aderire al mercato libero Energia elettrica e gas?
Per effettuare il passaggio al mercato libero energia elettrica è sufficiente scegliere un fornitore, avere a disposizione la bolletta, il documento di identità e codice fiscale dell’intestatario, i dati catastali dell’immobile e comunicare i propri dati anagrafici, bancari e di recapito.
Quando il fornitore ha recepito tutti i dati e hai scelto l’offerta commerciale più adatta a te si occuperà di tutte le pratiche burocratiche di cambio fornitore, lasciandoti copia di tutti i documenti afferenti la fornitura, che devi conservare.
Come cliente domestico o altri usi bassa tensione a prescindere dal contratto che sottoscrivi puoi sempre recedere senza oneri e penali sempre attraverso il nuovo gestore che scegli.
Quando finisce il mercato di tutela?
Per il servizio Gas rivolto alle aziende è già terminato, di conseguenza i clienti partita iva possono aderire solo a condizioni di prezzo del mercato libero.
Per il servizio energia elettrica rivolto alle basse tensioni con potenza > di 15 kW è terminato il servizio di Maggior Tutela ed è stato attivato un servizio denominato Tutela Graduale, questo passaggio è avvenuto il primo luglio del 2021.
Tuttavia occorre precisare che Tutela Graduale non è ancora mercato libero, in quanto i clienti che sono “rientrati” in questo mercato di fatto hanno delle condizioni economiche imposte da gara ossia un prezzo indicizzato (variabile) con riferimento al PUN (prezzo unico nazionale) .
Per i clienti domestici attualmente la fine del mercato di tutela è prevista entro il 10 Gennaio 2024, mentre per le micro imprese (energia elettrica) è prevista per il 1 Gennaio 2023.
È comunque possibile passare in qualsiasi momento al mercato libero, anche prima delle date sopra indicate, scegliendo il fornitore e il tipo di contratto più adatto alle proprie esigenze.
È possibile tornare al servizio di tutela dal mercato libera energia?
Per l’energia elettrica i clienti domestici le micro imprese che hanno un contratto nel mercato libero possono tornare al servizio di tutela in qualunque momento, fino a che è disponibile il servizio.
Per farlo è sufficiente stipulare questo specifico contratto con l’esercente di zona autorizzato a proporre il servizio di Enel Maggior Tutela.
Per i clienti che sono in tutela graduale e che passano al mercato libero non è previsto il rientro in tutela graduale.
Per il gas i clienti domestici ed i condomini ad uso domestico possono sempre rientrare nel mercato di tutela, fino a che è disponibile il servizio, chiedendo a qualunque gestore di gas la proposta in tutela (non c’è come per l’energia l’esclusiva zonale).
Tornare al servizio di maggior tutela ha un costo?
L’operazione di rientro che di fatto è uno switch (cambio fornitore) non ha alcun costo e non comporta nessuna interruzione della fornitura.
L’eventuale rientro nel servizio di maggior tutela per l’energia o tutela per il gas naturale non ha costi per il cliente, fatti salvi gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione del nuovo contratto: imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e deposito cauzionale o altra garanzia, se dovuto in base alla regolazione.
In particolare, l’imposta di bollo è dovuta in caso di contratto non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, o di contratto redatto sotto forma di corrispondenza commerciale che necessiti di registrazione presso l’Ufficio del Registro (di norma soltanto nei “casi d’uso”, per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).
Quali imprese devono passare al mercato libero dell’energia?
Il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia è un tema di grande attualità in Italia. Questa transizione ha l’obiettivo di promuovere la concorrenza e garantire una maggiore flessibilità nella scelta dei fornitori di elettricità e gas per imprese e utenti domestici. Ma chi sono effettivamente le imprese coinvolte in questa transizione obbligatoria?
In base ai dati forniti, è possibile identificare chi deve effettuare il passaggio al mercato libero:
1. Piccole Imprese: Le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50 e/o con un fatturato annuo tra 2 e 10 milioni di euro rientrano in questa categoria. Queste imprese, titolari di punti di prelievo in “bassa tensione,” sono tenute a migrare al mercato libero dell’energia.
2. Microimprese: Le microimprese che hanno meno di 10 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro e sono titolari di almeno un punto di prelievo con una potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW devono anch’esse aderire al mercato libero.
Un ulteriore elemento da tenere presente è la definizione di “potenza contrattualmente impegnata,” la quale rappresenta un criterio aggiuntivo per distinguere tra piccole e microimprese. Questa potenza viene stabilita dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
In sintesi, per queste categorie di imprese, la transizione al mercato libero dell’energia è già in corso o è stata fissata con date precise.
È fondamentale che le imprese coinvolte comprendano appieno le implicazioni di questa transizione e agiscano di conseguenza. Il mercato libero offre una maggiore flessibilità nella scelta dei fornitori, ma richiede una pianificazione e un’attenzione particolare alle condizioni contrattuali e alle tariffe.
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Da quando è obbligatorio passare al mercato libera energia?
La transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia è un processo di grande rilevanza per le imprese e gli utenti domestici in Italia. Ma quando è obbligatorio effettuare questa migrazione e quali sono le scadenze da tenere in considerazione? Basandoci sui dati forniti, possiamo delineare una panoramica chiara dei tempi e dei requisiti per il passaggio al mercato libero.
Microimprese e la data chiave: A partire dal primo gennaio 2024, le microimprese che soddisfano i criteri definiti, ovvero quelle con meno di 10 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro e titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, sono tenute a effettuare il passaggio al mercato libero dell’energia. Questa data rappresenta un punto di svolta importante per le microimprese, poiché segna la fine del servizio di maggior tutela.
Il Servizio a Tutele Graduali: Per le microimprese che ancora non hanno scelto un fornitore nel mercato libero, è stato istituito il “Servizio a Tutele Graduali.” Questo servizio provvisorio garantisce una continuità nella fornitura a condizioni simili a quelle del servizio di maggior tutela, fornendo alle microimprese il tempo necessario per valutare e selezionare l’offerta migliore nel mercato libero. La durata di questo servizio è definita e non supera quattro anni.
Scelta consapevole: È importante sottolineare che, in qualsiasi momento, le imprese possono optare per un contratto nel mercato libero dell’energia, anche prima delle scadenze obbligatorie. Questo consente alle imprese di esaminare attentamente le proposte dei fornitori e scegliere il contratto che meglio si adatta alle loro esigenze.
In sintesi, la data chiave per il passaggio al mercato libero per le microimprese è il 1° gennaio 2024. Tuttavia, il “Servizio a Tutele Graduali” offre un’opzione temporanea per le microimprese che necessitano di tempo per fare una scelta consapevole. La transizione verso il mercato libero dell’energia è un passo importante e richiede una pianificazione accurata per garantire la continuità nella fornitura e ottenere le migliori condizioni contrattuali possibili, contattaci subito per una consulenza.
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Riguardo all’Autore: Matteo Calloni
Fondatore ed Amministratore della società Consulenza Utenze SRL.
(Proprietaria di questo sito) Socio dell’Associazione Broker Energetici Italiani.
Consulente e Broker Energia/Gas e Esperto Antitruffe dal 2009.
Esperto su leggi e delibere del Garante dell’Energia Gas (ARERA) e
Mediatore certificato per udienze stragiudiziali contro le compagnie di
energia elettrica, gas ed acque.
Consulente Marketing Online e redattore di 4 Blog di successo.