Corrispettivo Cmor Che Cos’è ?
In questo articolo troverai tutto quello che devi sapere sul Corrispettivo CMOR.
Il Corrispettivo CMOR nella bolletta luce è spesso riportato nel documento come “altre spese”, “altri costi” o “altre partite”, quindi fai molta attenzione a che cosa il tuo fornitore ti ha scritto in bolletta.
Inoltre ci sono molti aspetti insidiosi e tecnici che è bene sapere relativamente al corrispettivo CMOR.
Inoltre come contestare o rateizzare un cmor Enel? Lo vediamo in questo articolo.
Indice:
- Corrispettivo CMOR cos’è?
- CMOR è previsto solo nell’energia elettrica?
- Dove viene addebitato in bolletta?
- Quando viene attivato il CMOR Energia
- A chi è rivolto il corrispettivo CMOR
- Cmor Enel e Gas come viene attivato
- Come contestare CMOR Enel
- Rateizzare CMOR Energia e Gas
- “Cattivo pagatore” nei settori Luce e Gas
- Risolvere Problema Luce e Gas
- Migliori Offerte Luce e Gas
Cos’è il Corrispettivo Cmor?
Il Corrispettivo CMOR è l’acronimo di Corrispettivo Morosità. E’ il debito che la persona od azienda ha lasciato al precedente fornitore di energia o gas e che esso ha il diritto di richiedere all’attuale fornitore che eroga il servizio a tale utente finale. L’attuale compagnia è obbligata a pagare tale importo al “vecchio” fornitore e lo addebita al cliente nella prima fattura utile. Il corrispettivo CMOR può essere addebitato solo dopo 6 mesi che il cliente è stato sollecitato dal “vecchio” fornitore e non abbia pagato.
Il corrispettivo Cmor è previsto solo sulle forniture di energia elettrica?
Esiste il corrispettivo cmor energia ed il corrispettivo cmor gas, quindi il corrispettivo può essere applicato su entrambe le forniture inclusa quella del gas.
Dove viene addebitato in bolletta?
Il corrispettivo Cmor deve essere esplicitamente indicato in fattura in voce a parte, nella sezione “altre partite”.
Questa precisa voce prevista dalla così detta “bolletta 2.0” contiene tutte le spese che non fanno parte della gestione caratteristica della fornitura, proprio per mettere in “luce” al cliente spese extra che non fanno parte dei consumi.
L’importo del Cmor non è soggetto ad iva, quindi qualora questo importo superi i 77,47 euro è possibile che il gestore applichi il valore dell’imposta di bollo, anche questo espressamente indicato in fattura.

Ecco un esempio di un corrispettivo CMOR riportato su una bolletta luce sotto la voce "altre partite"
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Corrispettivo Cmor in quali condizioni si attiva?
Il sistema indennitario è volto a riconoscere un indennizzo al fornitore uscente nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:
- Il cliente finale si sia reso inadempiente.
- Il fornitore non possa più agire sulla fornitura attraverso procedure di sospensione.
L’indennizzo è riconosciuto con riferimento al credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi alla fornitura di energia elettrica o gas naturale degli ultimi 5 mesi precedenti la data a partire dalla quale l’utente uscente non è più associato al punto di prelievo o di riconsegna.
L’onere dell’indennizzo è posto esclusivamente a carico del cliente finale verso cui è vantato il credito tramite la valorizzazione di un apposito corrispettivo CMOR.
Cmor Energia/Gas a chi è rivolto?
Nel settore elettrico, di un punto di prelievo alimentato in bassa tensione o in media tensione.
Nel settore del gas naturale, di un punto di riconsegna, allacciato alla rete di distribuzione, e rientrante in una delle seguenti tipologie:
i. cliente domestico.
ii. condominio con uso domestico con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno.
iii. usi diversi con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno.

CMOR Enel e Gas Condizioni per Attivarlo
La procedura di applicazione e di passaggio del debito tra un gestore ed un altro (fornitore uscente e fornitore entrante), sintetizzabile attraverso la dicitura corrispettivo Cmor può essere attivata se vi sono delle specifiche condizioni e se in conseguenza ad esse vengono poste in essere delle precise azioni:
Il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che abbia le caratteristiche precedentemente citate nel paragrafo sopra.
Il cliente finale sia stato costituito in mora e che nella comunicazione di costituzione in mora il cliente finale sia stato informato dell’eventuale applicazione, in caso di inadempimento, di un corrispettivo corrispondente al risarcimento del debito nel confronti del fornitore uscente non incassato durante la fornitura.
Il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui: i. al comma 3.2, lettera b) del TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica), per il settore dell’energia elettrica, ii. al comma 4.1, lettera b) del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas), per il settore del gas naturale.
La controparte commerciale (il fornitore uscente), abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale ed in particolare aver emesso la fattura di chiusura.
Il credito non riporti in fattura corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del Contatore Enel o del Contatore Gas.
Il fornitore uscente, abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati, nonché abbia provveduto a pagare l’indennizzo automatico previsti dal TIQV (testo integrato qualità di vendita), in caso di mancato rispetto dei tempi previsti dalla medesima deliberazione.
Il valore del corrispettivo cmor sia almeno pari al valore soglia di 10 (dieci) euro.
Il valore del corrispettivo CMOR riconosciuto relativo al cliente uscente dalla fornitura, non può essere superiore al credito maturato nel periodo precedentemente indicato ed è commisurato alla stima della spesa per l’erogazione della fornitura del cliente finale nei cui confronti il credito è maturato.
Esempio: se il cliente ha un credito di 100 euro ed il CMOR Energia è di 200 euro al cliente può essere chiesto ovviamente solo 100 EURO di corrispettivo CMOR.
Il corrispettivo CMOR non può essere relativo a fatture emesse di oltre 12 mesi dall’erogazione del servizio. Per esempio non può essere inserita a novembre 2021 una fattura relativa a giugno 2020.
Il CMOR Energia o gas non può comprendere oltre 4 mesi di fornitura del servizio. Ovviamente questo non significa che il venditore uscente non possa intraprendere per conto proprio altre strade per il recupero del credito.
Il valore del CMOR Enel può comprendere anche l’eventuale valore di un precedente corrispettivo Cmor fatturato al cliente finale e non riscosso.
Di seguito la modalità di calcolo previsto dalla normativa:


A chi Contestare il CMOR se non dovuto?
Il Corrispettivo Cmor non va contestato al fornitore entrante che lo applica, ma al precedente che ha avviato la procedura, perché il nuovo “riceve” l’addebito passivamente.
Occorre inviare un reclamo al precedente gestore, specificando che è relativo all’applicazione del corrispettivo Cmor riscontrato in fattura del nuovo gestore, indicando la cifra applicata ed allegando le contabili che attestino che tutto il pagamento del corrispettivo CMOR sia stato effettuato.
A quel punto il precedente gestore, previa verifica procederà ad effettuare la procedura di “storno” al nuovo, che nella prima fattura utile “eliminerà” l’addebito.
La contestazione deve essere fatta in modo scritto in modo tale da attivare la procedura ufficiale di contestazione.
Qui trovi tutte le PEC dei fornitori luce e gas.
Il gestore cui si invia il reclamo ha massimo 30 giorni solari di tempo per rispondere a questo tipo di reclamo scritto, questo significa che possono rispondere il giorno dopo come anche il trentesimo giorno.
E se nel frattempo scade la fattura?
Il nuovo gestore ha tutto il titolo di richiedere il pagamento dell’intero importo, di conseguenza senza un previo accordo con questo non è possibile in autonomia decidere di pagare la fattura al netto di tale importo.
Se il corrispettivo Cmor è dovuto può essere rateizzato?
E’ facoltà del gestore nuovo concedere una dilazione di pagamento su questo corrispettivo, non è prevista alcuna normativa che obblighi il fornitore a concedere dilazioni sul corrispettivo Cmor.
Chi è il cliente “cattivo pagatore” nel settore Luce e Gas?
Viene considerato cliente “cattivo pagatore” chi non paga nel corso di 365 giorni di fornitura almeno 2 bollette anche non consecutive, a condizione che esistano queste condizioni a sfavore del cliente:
1. Per almeno una di esse sia stata tempestivamente avviata una procedura di sospensione della fornitura.
2. Nessuna di esse (fatture) riporti corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di già accertato malfunzionamento del contatore.
3. Non sussistano crediti del cliente nei confronti della compagnia elettrica o del gas, per precedenti fatture non ancora liquidate dal fornitore luce e gas.
4. La compagnia luce e gas abbia provveduto nei tempi previsti a fornire una risposta motivata a una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente importi non pagati.
Problema Luce o Gas
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Riferimenti Normativi sul Corrispettivo CMOR:
TESTO INTEGRATO DEL SISTEMA INDENNITARIO A CARICO DEL CLIENTE FINALE MOROSO NEI SETTORI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE. Allegato A alla deliberazione 593/2017/R/com – Versione integrata e modificata dalle deliberazioni 406/2018/R/com e 219/2020/R/com
TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com come integrato dalle deliberazioni 795/2016/R/com, 593/2017/R/com, 39/2018/R/com, 416/2018/R/com, 569/2018/R/com, 623/2018/R/com e 184/2020/R/com
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Riguardo all’Autore: Matteo Calloni
Fondatore ed Amministratore della società Consulenza Utenze SRL.
(Proprietaria di questo sito) Socio dell’Associazione Broker Energetici Italiani.
Consulente e Broker Energia/Gas e Esperto Antitruffe dal 2009.
Esperto su leggi e delibere del Garante dell’Energia Gas (ARERA) e
Mediatore certificato per udienze stragiudiziali contro le compagnie di
energia elettrica, gas ed acque.
Consulente Marketing Online e redattore di 4 Blog di successo.